Elenco prezzi aggiornato delle principali lavorazioni per la realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi
L'Associazione si prefigge lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del settore, dalle imprese ai progettisti, dalle autorità politiche e tecniche dei ministeri statali, regionali, provinciali e comunali...
Imprese italiane specializzate nella realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi.
Molto spesso nelle voci di Elenco Prezzi Unitari e Capitolati relativi a Lavori Pubblici è riportata la prescrizione la quale erroneamente impone che l’esecuzione delle prove sui materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera siano poste a carico dell’impresa esecutrice (vedi esempio in estratto qui a lato).
Tale prescrizione contrasta con l’art. 111, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui “gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico”.
Secondo quanto disposto dalla normativa vigente le spese previste per l’esecuzione delle prove sui materiali posti in opera sona imputabili “a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico”.
È con soddisfazione che diamo notizia della firma da parte del Ministero delle Infrastrutture del decreto che sancisce il passaggio della OS12b da categoria a qualificazione non obbligatoria a "superpecialistica"! Il decreto, firmato il 10 novembre 2016, definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, nonché i requisiti di specializzazione, rispetto ai quali il ricorso all’avvilimento non è ammesso quando siano di valore superiore al dieci per cento del complesso dei lavori (vedi l’art. 89, comma 11 del nuovo Codice degli appalti).
Il Ministero ha così definitivamente accolto le puntuali e motivate osservazioni formulate da Assoroccia, riguardo “l’elevato rischio specifico” connesso all’esecuzione delle opere di realizzazione di barriere paramassi, paravalanghe ed opere eseguite con tecniche alpinistiche “sia sotto il profilo dell’incolumità dei lavoratori addetti a tali lavorazioni, sia sotto il profilo dell’incolumità pubblica, essendo evidente il rischio connesso ad interventi quali quelli di cui trattasi in un Paese ad elevato rischio sismico e idrogeologico”.
Nell'allegato "A" del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, così definisce la categoria"OS 12-B:
"OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche."
Al fine di facilitare l'individuazione delle opere ricomprese nella Categoria OS12-B, si riporta di seguito un elenco (sintetico, esemplificativo e non esaustivo)a di opere di difesa da caduta massi e valanghe, redatto raccogliendo le più recenti indicazioni ed atti di indirizzo (pareri per la soluzione di controversie, determine, ecc.) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici:
La corretta applicazione categoria SOA in pubblici appalti ha l'effetto di favorire la partecipazione dei soggetti effettivamente e concretamente specializzati e titolati alla esecuzione degli specifici lavori, con evidenti benefici della qualità delle opere realizzata e concreta salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.
Per garantire la corretta applicazione delle nuove regole, Assoroccia ha iniziato un sistematico monitoraggio della corretta individuazione nei bandi di gara della categoria OS12-B, segnalando alle stazioni appaltanti ed Autorità di Vigilanza eventuali errate classificazioni.
Assoroccia si rende altresì disponibile nel fornire ulteriori chiarimenti necessari all’individuazione della corretta applicazione della categoria.
La formazione specifica per operai rocciatori, ovvero per lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota, è disposta dall’articolo 116 – “Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi” del Dlgs 81/2008.
A comma 2. dell'Art. 116 si legge: Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
Art. 116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2. 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
In rispondenza alle indicazioni dello specifico Accordo siglato il 26/01/06 dalla Conferenza Stato – Regioni – Province Autonome, (ora allegato XXI del D.Lgs 81/2008). tale attività formativa prevede la seguente articolazione modulare:
Corso per lavoratori (32 ore)
-modulo base – teorico – pratico (durata 12 ore)
-modulo A – specifico pratico per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali (durata 20 ore).
Corso per preposti con funzione di sorveglianza (8 ore)
Corso per lavoratori (32 ore)
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è strutturato in moduli:
Modulo base propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non abilita all’esecuzione dell’attività lavorativa. I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata idoneità si possono attivare azioni individuali di recupero.
Modulo specifici (A- Per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali ) fornisce le conoscenze tecniche per operare nello specifico settore lavorativo.
4.3 METODOLOGIA DIDATTICA
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie “attive”, che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento.
A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente della pratica in cantiere.
Inoltre, data la specificità della formazione, le prove pratiche e gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.
5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)
MODULO BASE – TEORICO – PRATICO |
Sede di svolgimento: aula (lezioni frontali – presentazione di attrezzature e DPI) |
Durata complessiva: 12 ore |
Argomenti |
Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota. |
Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall’alto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.). |
DPI specifici per lavori su funi (a) imbracature e caschi – b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia – c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilità). |
Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti. |
Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro. |
Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di caduta). |
Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura). |
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione. |
Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione. |
MODULO A - SPECIFICO PRATICO Per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali |
Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi |
Durata complessiva: 20 ore |
Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti |
Argomenti |
Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi). |
Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore. |
Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi. |
Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.). |
Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti. |
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche). |
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.). |
Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali. |
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio. |
MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L’aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.
Corso per preposti con funzione di sorveglianza (8 ore)
I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all’effettuazione di lavori su funi potranno avere accesso ad un MODULO SPECIFICO di formazione per “PREPOSTI” con funzione di sorveglianza dei lavori”, tendente ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra loro affidata. Alla conclusione di esso è previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione, controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al termine del quale viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con specifico Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla Scheda Personale di Formazione.
MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI |
Sede di svolgimento: aula → lezioni frontali / sito operativo/addestrativo → tecniche e valutazione ancoraggi |
Durata complessiva: 8 ore |
Argomenti Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi di lavoro. |
Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle misure di prevenzione e protezione adottabili. |
Organizzazione dell’attività di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell’interazione con mezzi d’opera o attività di elitrasporto. |
Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche operative. |
Modalità di verifica dell’idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei DPI e delle attrezzature e responsabilità. |
Ruolo dell’operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle emergenze. |
MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con funzione di sorveglianza dei lavori un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L’aggiornamento, per la funzione specifica, registrato sulla Scheda Personale di Formazione, ha durata minima di 4 ore La formazione è inerente le tecniche già apprese, l’eventuale analisi e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di un giudizio di affidabilità da parte dei docenti.
IL Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori” (ora art.116 del D.Lgs 81), contiene disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota: ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Questa linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, ove per l’accesso, il posizionamento e l’uscita dal luogo di lavoro si faccia uso di funi, fornisce indicazioni relative aicontenuti minimi del documento di valutazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento di questa particolare attività in cui l’operatore è esposto costantemente al rischio di caduta dall’alto.
Scopo principale è quello di facilitare il compito del datore di lavoro in un particolare settore
di attività, caratterizzato dalla presenza prevalente di piccole imprese, in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori, esposti costantemente a rischi particolarmente elevati, dipendono principalmente dall’uso corretto di tali attrezzature.